diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1740 del 15/03/2000 Cc. (dep. 12/04/2000) Rv. 216484 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Spese del procedimento - Principio della soccombenza - Amministrazione dello Stato che non compare e non contesta la pretesa del richiedente - Condanna al pagamento delle spese - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216484-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civile ancorché inserito per ragioni di opportunità in un procedimento penale, riveste i caratteri di una lite necessaria poiché il bene richiesto non può essere ottenuto in altro modo che attraverso una decisione giurisdizionale. Qualora, pertanto, l'amministrazione del tesoro non sia comparsa e non abbia in alcun modo contestato la pretesa risarcitoria del richiedente, il procedimento non si colora di contenziosità e rimane nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che le relative spese restano a carico dell'istante, non potendo applicarsi nei confronti dell'amministrazione dello Stato il disposto di cui all'art. 91 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)