Sez. 4, Sentenza n. 3346 del 23/11/1998 Cc. (dep. 02/12/1998) Rv. 212133 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Spese - Opposizione o contestazione dell'amministrazione del tesoro convenuta - Contenziosità della procedura - Applicazione del principio della soccombenza - Mancata opposizione della parte convenuta - Carattere di volontaria giurisdizione della procedura - Spese a carico dell'istante.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
Le spese del procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., gravano sull'amministrazione del tesoro solo se questa, nel costituirsi, opponga carenza del diritto, eccessività della richiesta o qualsivoglia eccezione che tenda a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante, colorando così di contenziosità il procedimento, con la conseguente applicabilità del disposto dell'art. 91 cod. proc. civ.. Se, al contrario, l'Amministrazione non contrasta la richiesta la procedura rimane nell'ambito della volontaria giurisdizione e le spese sono a carico dell'istante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)