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Sez. U, Sentenza n. 18658 del 09/06/2026 (Rv. 678857-02)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento di convalida della proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - L. n. 117 del 1988 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678857-02

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'azione risarcitoria proposta per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E., non è sussumibile nell'ambito della disciplina della responsabilità civile dei magistrati, dettata dalla l. n. 117 del 1988, sia perché il rimedio riparatorio dalla stessa previsto è inadeguato a soddisfare le esigenze di effettività richieste dall'art. 5, par. 5, CEDU ai fini della riparazione dei pregiudizi inferti al diritto inviolabile alla libertà personale che traggano origine da un provvedimento nazionale, non offrendo sufficienti garanzie di accessibilità - stante il gravoso onere probatorio richiesto quanto all'imputazione soggettiva dell'illecito in termini di dolo o colpa grave e dell'esclusione della lesione derivante dall'attività interpretativa di norme di diritto -, sia in considerazione della peculiare natura, sostanzialmente amministrativa, della misura del trattenimento, la quale è adottata all'esito di una procedura che, pur articolandosi in segmenti formalmente distinti, è unitaria e connotata da un legame inscindibile tra momento amministrativo e momento giurisdizionale, così che la responsabilità non è riconducibile all'attività del giudice isolatamente considerata, bensì al funzionamento complessivo della procedura, imputabile allo Stato quale apparato unitario, ancorché il vizio determinante l'illegittimità si sia manifestato nel segmento giudiziale della stessa.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/06/2002 num. 106, Legge 07/06/2002 num. 106, Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)