diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7232 del 07/07/1984 Ud. (dep. 07/09/1984) Rv. 165565 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ACCOGLIMENTO PARZIALE - IN GENERE - EFFETTI - SENTENZA ADDITIVA - NOZIONI - OPERATIVITÀ FATTISPECIE: IMPUGNAZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165565-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ACCOGLIMENTO PARZIALE - IN GENERE - EFFETTI - SENTENZA ADDITIVA - NOZIONI - OPERATIVITÀ FATTISPECIE: IMPUGNAZIONI.*

L'immediata operatività della dichiarazione di incostituzionalità nei giudizi non ancora definiti sussiste anche nella ipotesi di sentenza "additiva" della Corte costituzionale, quando, cioè, la suddetta dichiarazione importi la sostituzione positiva di una regola del decidere con altra regola anziché la pura e semplice caducazione di un testo normativo; in tal caso, il giudice deve assumere come canone di valutazione esclusivamente la disciplina risultante dalla innovazione apportata dalla decisione della Corte costituzionale. (fattispecie relativa alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 513 C.P.P., con sent. N. 224/83 C.C., nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento per amnistia o prescrizione).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)