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Sez. 6, Sentenza n. 1059 del 07/11/1984 Cc. (dep. 05/01/1985) Rv. 167285 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RAPPORTI GIURIDICI ANTECEDENTI ALLA PRONUNCIA MA NON ANCORA ESAURITI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167285-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RAPPORTI GIURIDICI ANTECEDENTI ALLA PRONUNCIA MA NON ANCORA ESAURITI - APPLICABILITÀ.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale esplica i suoi effetti anche retroattivamente nei confronti di fatti e rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era ancora vigente, con esclusione delle situazioni giuridiche ormai consolidate. Ne consegue per il giudice l'Obbligo di non applicare quella norma anche a fatti o rapporti giuridici antecedenti alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, ma ancora in via di svolgimento. (Conf mass n 165563; (Conf mass n 165565).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)