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Sez. F, Sentenza n. 35585 del 24/08/2010 Cc. (dep. 04/10/2010) Rv. 248287 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Fatti sopravvenuti - Nozione.
Stato
decisa il 2010-08-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248287-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Ai fini della revoca o della sostituzione di misura cautelare chiesta dall'imputato, il "fatto sopravvenuto" che legittima una rivisitazione del materiale indiziario dopo il negativo espletamento della procedura di riesame deve essere rappresentato da risultanze processuali nuove o anche preesistenti, ma non valutate in precedenza. Ne consegue che esso non può essere dato dalla decisione di merito assunta, nei confronti di coimputato, con la quale sia stato derubricato uno dei reati associativi contestati, ma dal complesso degli elementi eventualmente acquisiti o valutati nel giudizio per la prima volta rispetto al quadro indiziario già posto a base della misura a carico dell'istante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)