Sez. 1, Sentenza n. 5513 del 10/11/1998 Cc. (dep. 16/12/1998) Rv. 211880 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Ordinanza cautelare annullata in sede di riesame per carenza dei gravi indizi di colpevolezza - Ripristino per fatti sopravvenuti - Sentenza di condanna in primo grado - Natura di "fatto sopravvenuto".
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Ai fini della reiterazione di provvedimento dispositivo della misura cautelare, già annullato in sede di riesame per insufficienza del quadro indiziario, la pronuncia di sentenza di condanna all'esito di vaglio dibattimentale garantito dal pieno contraddittorio delle parti costituisce fatto nuovo, destinato a sostituirsi al pregresso giudizio di organo non investito di cognizione completa della "res iudicanda" e pertanto idoneo a giustificare la riemissione del provvedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)