Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 29/09/1995 Ud. (dep. 25/11/1995) Rv. 203073 - 01
Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere | Sentenza d'appello - Motivazione "per relationem" a quella di primo grado - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere
Sussiste il vizio di mancata e di manifesta illogicità di motivazione quando, trattandosi di motivazione "per relationem" (di per sè legittima, quando vi sia concordanza non solo tra i dispositivi, ma anche sulla valutazione degli elementi più rilevanti sui quali si fonda il convincimento), l'iter logico seguito dal giudice di primo grado risulti incompatibile con quello seguito dai giudici di appello. (Nella fattispecie la sentenza d'appello, confermativa della sentenza di primo grado, rinviava "per relationem" alla motivazione del primo giudice, ma riteneva inattendibili le chiamate di correità su cui era stata fondata la prima decisione, senza peraltro indicare quali altre prove sorreggevano il convincimento di responsabilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)