Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008 Ud. (dep. 15/09/2008) Rv. 241188 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Motivazione "per relationem" della sentenza d'appello - Condizioni - Motivi specifici d'impugnazione - Obbligo di motivazione.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d'impugnazione specificamente proposti dall'appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)