diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4469 del 12/07/1980 (Rv. 408341 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - ISCRIZIONE - PROFESSIONISTA SVOLGENTE ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO ALLE DIPENDENZE DI TERZI ED OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO ALLA PREVIDENZA SOCIALE IN ITALIA - ISCRIZIONE ALLA PREDETTA CASSA - INAMMISSIBILITA - APPLICABILITA DI TALE DIVIETO AL PROFESSIONISTA SVOLGENTE ATTIVITA ALLE DIPENDENZE DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI ACCREDITATE IN ITALIA - LIMITI - FATTISPECIE (CITTADINO ITALIANO ALLE DIPENDENZE DI RAPPRESENTANZA USA).*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408341-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - ISCRIZIONE - PROFESSIONISTA SVOLGENTE ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO ALLE DIPENDENZE DI TERZI ED OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO ALLA PREVIDENZA SOCIALE IN ITALIA - ISCRIZIONE ALLA PREDETTA CASSA - INAMMISSIBILITA - APPLICABILITA DI TALE DIVIETO AL PROFESSIONISTA SVOLGENTE ATTIVITA ALLE DIPENDENZE DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI ACCREDITATE IN ITALIA - LIMITI - FATTISPECIE (CITTADINO ITALIANO ALLE DIPENDENZE DI RAPPRESENTANZA USA).*

A norma dell'art 2 della legge 11 novembre 1971 n 1046 (recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958 n 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti) e dell'art 1 del regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con DPR 30 maggio 1975 n 301, non puo essere iscritto dall'1 gennaio 1972 alla cassa di previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti il professionista che svolga attivita di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi da cui derivi la sua iscrizione obbligatoria alla previdenza sociale in Italia, indipendentemente dall'iscrizione e dal versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro. Tale principio si applica anche nei confronti del professionista che svolge la sua attivita alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche e consolari accreditate in Italia, in quanto lo stesso deve essere assicurato in base alle norme italiane vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, salvo che in forza di una speciale norma (pattizia di carattere internazionale) e con decorrenza dalla sua entrata in vigore, sia prevista la possibilita per l'interessato di optare per la legislazione estera restando esente dalla legislazione dello stato italiano (nella specie, tale facolta di opzione per il cittadino italiano alle dipendenze di rappresentanze usa e stata prevista con legge 24 febbraio 1975 n 86, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli usa in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington cd il 23 maggio 1973).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Legge 24/02/1975 num. 86 art. 7, DPR 30/05/1975 num. 301 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)