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Sez. L, Sentenza n. 890 del 01/02/1996 (Rv. 495664 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Divieto di iscrizione in caso di svolgimento di attività autonoma o subordinata comportante l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria - Ipotesi di mancata maturazione di un trattamento pensionistico alternativo - Eccezione al divieto - Esclusione - Fattispecie -.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495664-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Il divieto di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti da parte del professionista che, per lo svolgimento di altra attività subordinata o autonoma, sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, stabilito dall'art. 2 della legge 11 novembre 1971 n. 1046 (e riproposto dall'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6) - divieto di cui è stata ritenuta la legittimità in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. (Corte cost., sent. n. 108 del 1989), in considerazione della sua "ratio" (che è quella di prevenire squilibri finanziari che conseguirebbero, in relazione al sistema contributivo, alla marginalità dell'esercizio professionale per la maggior parte degli ingegneri o architetti impegnati in altre forme di attività) -, trova applicazione anche nel caso in cui in concreto non si prospetti un cumulo di trattamenti pensionistici, per l'insufficienza dei versamenti presso l'altro fondo previdenziale. (Nella specie la S.C., in base all'indicato principio di diritto, ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso la legittimità della revoca della pensione da parte della cassa ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Legge 03/01/1971 num. 6 art. 21 com. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)