Sez. 3, Sentenza n. 18856 del 09/07/2008 (Rv. 604202 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Intervento - Disciplina del codice di procedura civile anteriore alla novella del 2005 (legge n. 80 del 2005 e succ. mod. e integr.) - Titolo esecutivo - Necessità ai soli fini del compimento di atti di impulso del procedimento esecutivo - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo non é necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti d'impulso. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a fattispecie cui andava applicata la disciplina del codice di procedura civile anteriore alla novella del 2005).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 500, Cod. Civ. art. 525, Cod. Civ. art. 526, Cod. Civ. art. 563, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)