Sez. L, Sentenza n. 4424 del 07/08/1982 (Rv. 422416 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSUNZIONE DI INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSUNZIONE DI INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, interpretato nel senso che l'invalido civile, collocato al lavoro in quota obbligatoria, non abbia il diritto alla pensione di Invalidità in quanto con il reinserimento nel lavoro abbia recuperato congrua capacità di guadagno, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 cost., per essere il trattamento dell'invalido occupato deteriore e punitivo rispetto all'invalido civile rimasto disoccupato e comunque diverso da quello di altre categorie di invalidi (invalidi del lavoro, ciechi, invalidi di guerra, invalidi per servizio) che beneficiano di rendite ed indennità a prescindere dalla capacità di guadagno, in quanto la norma richiamata trova uguale applicazione nei confronti di tutti indistintamente i lavoratori occupati, siano essi invalidi civili, di lavoro, di guerra o per servizio, in relazione ad un unico coefficiente di riduzione di capacità di guadagno, mentre il diverso trattamento dei predetti invalidi risponde a particolari situazioni che non possono trovare riscontro nel campo della disciplina delle pensioni ordinarie.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)