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Sez. L, Sentenza n. 5252 del 26/09/1988 (Rv. 459935 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CECITÀ - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1988-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459935-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CECITÀ - INCIDENZA.*

La particolare disciplina prevista dall'art. 68 legge 30 aprile 1969 n. 153 - che, derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo cui la pensione d'Invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai limiti di legge), esclude che la pensione di Invalidità riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata quali che siano i mutati limiti della sua capacità di lavoro e di guadagno - attiene unicamente alla fase successiva al riconoscimento del trattamento pensionistico e non implica invece che dalla condizione di cecità discenda automaticamente il diritto alla pensione medesima, dovendosi sempre accertare in che misura tale menomazione, ancorché gravissima, incida sulle residue capacità del lavoratore assicurato. (V 4424/82, mass n 422416; (V 963/77, mass n 384584).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)