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Sez. 6, Sentenza n. 978 del 14/03/1995 Cc. (dep. 26/04/1995) Rv. 201141 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine | Decorrenza del termine - Richiesta proposta dal difensore - Dalla notificazione dell'avviso di deposto del provvedimento - Possibilità di equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201141-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine

In applicazione del principio costituzionale di riserva di legge in materia di libertà personale e di quelli di legalità e tassatività che presiedono all'istituto della decadenza in tema di esercizio del diritto di impugnazioni, deve escludersi che il termine di dieci giorni entro il quale il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame, possa decorrere - anziché dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, come espressamente previsto dall'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen. - dalla diversa ed anteriore data in cui il medesimo difensore abbia avuto "aliunde" conoscenza, ancorché completa, dell'ordinanza summenzionata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)