Sez. 4, Sentenza n. 3978 del 05/07/2000 Cc. (dep. 26/09/2000) Rv. 216946 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza - Notificazione al difensore dell'avviso di deposito - Necessità - Conoscenza "aliunde" - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
In tema di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame della ordinanza applicativa di una misura coercitiva, la conoscenza acquisita "aliunde" dal difensore della avvenuta applicazione della misura stessa non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento. (Nella fattispecie l'avviso era stato dato al difensore a mezzo telefax, e la Corte ha escluso la validità di una tale forma di comunicazione sostitutiva della notifica in quanto - a differenza dell'art. 294 cod. proc. pen., in materia di interrogatorio, che dispone circa il tempestivo avviso da darsi al difensore - l'art. 293 menziona esplicitamente la necessità della notificazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)