Sez. 3, Sentenza n. 50500 del 23/11/2023 Cc. (dep. 19/12/2023) Rv. 285625 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Esecuzione di lavori in zona sottoposta a vincolo idrogeologico effettuati in forza di un titolo abilitativo privo del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo - Reato paesaggistico - Configurabilità - Esclusione - Reato edilizio – Sussistenza - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La realizzazione, in forza di un titolo abilitativo privo del parere espresso dalla autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico, di interventi edilizi in zona sottoposta a tale vincolo non integra il reato paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma quello edilizio previsto dall'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto la mancanza del menzionato parere vizia il procedimento amministrativo e rende illegittimo il titolo autorizzativo rilasciato.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)