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Sez. 3, Sentenza n. 18833 del 10/12/2003 (Rv. 568753 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Eseguibilità coattiva - Esclusione - Rifiuto di esibizione - Effetti.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568753-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

L'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'arte. 605 e segg. cod. proc. civ.. Il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 secondo comma cod. proc. civ., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta. (Nella specie, l'ordine era comunque diretto nei confronti di un terzo e la S.C. - nel confermare la sentenza di merito - precisa che nessun elemento di prova poteva comunque essere tratto contro gli attori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)