Sez. L, Sentenza n. 7289 del 06/12/1983 (Rv. 431887 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - ESEGUIBILITÀ COATTIVA - ESCLUSIONE - RIFIUTO DI ESIBIZIONE - EFFETTI.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - ESEGUIBILITÀ COATTIVA - ESCLUSIONE - RIFIUTO DI ESIBIZIONE - EFFETTI.*
L'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di coattiva esecuzione né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura Disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'art. 605 e segg. cod. proc. civ.. il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 secondo comma cod. proc. civ., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'Onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)