Sez. 1, Sentenza n. 12207 del 13/11/1992 (Rv. 479509 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere | Credito - Ammissione al passivo - Privilegio speciale su un credito del fallito - Riconoscimento - Credito del fallito - Riscossione - Mancanza - Conseguenze - Ostatività al riconoscimento della causa di prelazione - Insussistenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere
In sede di ammissione di un credito al passivo fallimentare, il riconoscimento di una causa di prelazione, consistente in un privilegio speciale su un credito del fallito, non è impedito dalla circostanza che quest'ultimo credito non sia stato ancora riscosso, poiché tale circostanza incide solo in sede di riparto, determinando di fatto la capienza o l'incapienza del credito ammesso. (Nella specie, trattavasi dell'ammissione di un credito per I.V.A. di rivalsa, con privilegio, ex art. 2758, secondo comma, cod. civ., su un credito del fallito verso un terzo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)