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Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 05/07/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179458 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179458-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

La chiamata in correità non può essere aprioristicamente respinta come inquinata, ma può essere recepita dal giudice di merito, purché sia attentamente controllata: dopo la valutazione della attendibilità intrinseca vanno attentamente controllati i dati esterni alla chiamata stessa al fine di verificare se vi siano elementi di convalida, i quali possono anche non consistere in elementi di fatto purché siano sicuramente certi ed abbiano un contenuto logico idoneo all'esame della veridicità della chiamata. (V mass n 176163; (V mass n 176506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)