Sez. 1, Sentenza n. 7370 del 04/11/1986 Ud. (dep. 12/06/1987) Rv. 176163 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - ESTREMI - RISCONTRI OGGETTIVI - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - ESTREMI - RISCONTRI OGGETTIVI - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
In considerazione della particolare natura della fonte di prova, le dichiarazioni accusatorie formulate da un imputato nei confronti di coimputati dello steso reato o di reato connesso, devono trovare una spiegazione accettabile sia sul piano logico che su quello psicologico e il loro esame va condotto con particolare approfondimento e cautela. La necessità di riscontri esterni, ma non necessariamente obiettivi, si porrà all'esame del giudice di merito qualora la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie non si risolva in maniera del tutto tranquillizzante e sicura ovvero sia resa evidente dalla sussistenza di elementi probatori contrastanti con tali dichiarazioni. Quindi la necessità di riscontri oggettivi va sicuramente esclusa sia perché, lungi dal rappresentare elementi di controllo e di verifica, integrerebbero essi stessi autonomi e distinti elementi di prova, sia perché essa eliminerebbe il riconosciuto valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato nei confronti di un coimputato. (V mass n 173302).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)