Sez. 1, Sentenza n. 4396 del 17/06/1999 Cc. (dep. 11/08/1999) Rv. 214236 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimenti del pubblico ministero - Impugnabilità - Esclusione - Natura amministrativa - Rimedi - Incidente di esecuzione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo. Ne consegue che tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione, mentre, per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa, è esperibile lo specifico rimedio dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie nella quale era stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica aveva respinto una istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)