Sez. 1, Sentenza n. 12846 del 20/03/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 278817 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordine di esecuzione - Pubblico ministero territorialmente incompetente - Nullità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di esecuzione, l'incompetenza territoriale del pubblico ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, non comporta la nullità dell'ordine di esecuzione, trattandosi di un atto privo di natura giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)