Sez. 2, Sentenza n. 5320 del 05/12/1994 Cc. (dep. 10/03/1995) Rv. 200981 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Divieto di rilevare le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi - Difetto di interesse all'impugnazione - Eccezione al divieto - Ragioni - Fattispecie in tema di liberazione disposta dal G.I.P. nelle more del giudizio di cassazione che aveva disposto il rinvio.
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio
La disposizione di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., secondo la quale nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, non si applica alla particolare causa di inammissibilità costituita dalla carenza di interesse all'impugnazione; tale interesse, infatti, costituisce il presupposto primario del gravame, la cui mancanza fa venir meno la possibilità stessa che la pronuncia su quest'ultimo assuma un significato ed un effetto giuridico, qualunque sia la fase o il grado del processo in cui dovesse essere adottata. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale del riesame che, in sede di rinvio, aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta avverso una misura cautelare i cui effetti erano cessati, per la rimessione in libertà disposta dal G.I.P., nelle more del giudizio di cassazione in seguito al quale, comunque, il suddetto provvedimento era stato annullato con rinvio per difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)