Sez. 5, Sentenza n. 35370 del 20/06/2013 Cc. (dep. 22/08/2013) Rv. 255764 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Inammissibilità originaria della relativa istanza - Rilevabilità nel giudizio di rinvio - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'originaria non remissibilità delle spese oggetto dell'istanza di remissione del debito di giustizia può essere rilevata anche nel giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)