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Sez. U, Sentenza n. 114 del 20/01/1965 (Rv. 310120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SANZIONI DISCIPLINARI - SINDACABILITÀ DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1965-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SANZIONI DISCIPLINARI - SINDACABILITÀ DEL GIUDICE.*

Il giudice ordinario puo sindacare i provvedimenti disciplinari presi dall'imprenditore a carico del lavoratore e verificare oltre la sussistenza del fatto contestato anche l'uso di un equo criterio di proporzione fra la infrazione compiuta e la pena disciplinare inflitta in quanto la discrezionalità del relativo potere disciplinare non e libera ma vincolata. (Cfr. 2796/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)