Sez. L, Sentenza n. 5172 del 27/07/1983 (Rv. 430038 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ASSENTEISMO - INCLUSIONE TRA LE (INFRAZIONI) DISCIPLINARI AD OPERA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE ASSENTEISTA MOTIVATO CON RIFERIMENTO ALLA GIUSTA CAUSA O AL GIUSTIFICATO MOTIVO - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE ALLA STREGUA DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI - CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ASSENTEISMO - INCLUSIONE TRA LE (INFRAZIONI) DISCIPLINARI AD OPERA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE ASSENTEISTA MOTIVATO CON RIFERIMENTO ALLA GIUSTA CAUSA O AL GIUSTIFICATO MOTIVO - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE ALLA STREGUA DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI - CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO.*
La disciplina collettiva può stabilire, in favore del lavoratore, una procedura conforme (o analoga) a quella dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 anche con riferimento ai licenziamenti disciplinari ai quali il regime previsto da detta norma (o da altra fonte equipollente) è applicabile - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - anche in Mancanza di un espresso richiamo. Pertanto, nel caso in cui l'assenteismo del lavoratore sia dal contratto collettivo (nella specie, C.C.n.L. 5 maggio 1976 per le aziende metalmeccaniche minori) incluso tra le infrazioni disciplinari e punibile, nell'ipotesi più grave, con la sanzione del licenziamento, il semplice fatto che il datore di lavoro abbia motivato il licenziamento del dipendente assenteista con riferimento alla giusta causa ex art. 2119 cod. civ. o al giustificato motivo ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 non esclude che il giudice del merito debba esaminare la condotta del lavoratore alla stregua della disciplina collettiva in tema di sanzioni disciplinari, controllando se vi sia stato o meno il rispetto della procedura garantista dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (specie quando, come nella specie, detta procedura sia espressamente richiamata dal contratto collettivo) e valutando la proporzionalità e l'adeguatezza della sanzione inflitta dal datore di lavoro rispetto alla gravità - obiettiva o subiettiva - della inadempienza del lavoratore. (V 1781/81, mass n 412466; (V 4877/79, mass n 401513; (V 3437/79, mass nn 399852 e 399851; (V 307/77, mass n 383844; (V 1632/76, mass n 380401; (V 114/65, mass n 310120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)