Sez. 5, Sentenza n. 5923 del 12/07/1989 Ud. (dep. 24/04/1990) Rv. 184131 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA ESCLUDENTE IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - NOZIONE.*
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA ESCLUDENTE IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - NOZIONE.*
In tema di rapporto di causalità, causa sopravvenuta sufficiente alla produzione dell'evento è quella del tutto indipendente dal fatto del reo, che si ponga al di fuori delle normali linee di sviluppo delle serie causale attribuibile alla condotta dell'agente, che costituisca cioè un fattore eccezionale tale che, malgrado il più alto grado di previdenza e prudenza, non sia possibile predisporre alcuna misura per evitarlo. Viceversa, non è tale la causa sopravvenuta quando sia legata alla causa preesistente, si trovi cioè in una situazione di interdipendenza per cui, mancando l'una, l'altra rimarrebbe inefficace, nessuna di esse potendo, disgiunta dall'altra, realizzare l'evento. Non integrano pertanto cause sopravvenute escludenti il rapporto di causalità, rispetto ad un fatto di lesione volontariamente prodotte dall'agente, le eventuali omissioni e colpe dei sanitari, gli errori diagnostici, le complicazioni operatorie e postoperatorie, così come lo stesso comportamento della vittima di rifiuto di cure e terapie. (V mass n 165333; (Conf mass n 158940).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)