Sez. 5, Sentenza n. 4291 del 10/03/1983 Ud. (dep. 11/05/1983) Rv. 158940 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - COLPA DEL SANITARIO - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO CAUSALE - ESCLUSIONE.*
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - COLPA DEL SANITARIO - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO CAUSALE - ESCLUSIONE.*
La negligenza o l'imperizia dei sanitari non esclude il rapporto di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte, perché la colpa dei medici non può ritenersi completamente indipendente - ossia causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento - rispetto al comportamento dell'agente, che, provocando il fatto lesivo, ha dato luogo al necessario intervento operatorio; la negligenza o l'imperizia del sanitario non è infatti avvenimento eccezionale e atipico rispetto alla serie causale precedente di cui costituisce anzi un normale sviluppo evolutivo. (Conf mass n 147167; (Conf mass n 143759; (Conf mass n 139456; (nel senso che interrompe il nesso causale la colpa grave del sanitario; (Conf mass n 154267; (Conf mass n 099126).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)