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Sez. 4, Sentenza n. 4033 del 14/02/1972 Ud. (dep. 08/06/1972) Rv. 121289 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - INTERESSI CIVILI -DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E ALLA REMISSIONE AL GIUDICE CIVILE - MANCATA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121289-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - INTERESSI CIVILI -DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E ALLA REMISSIONE AL GIUDICE CIVILE - MANCATA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Le Disposizioni dell'art 489 cod proc pen relative alla liquidazione dei danni cagionati dal reato o alla remissione, ove tale liquidazione non sia possibile, della relativa Determinazione al giudice civile competente, previa eventuale concessione di provvisionale, non sono stabilite a pena di nullita e quindi, anche se dalle decisioni al riguardo adottate dal giudice penale non venga data espressa ed adeguata motivazione, la loro violazione non e denunciabile in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)