Sez. 4, Sentenza n. 4033 del 14/02/1972 Ud. (dep. 08/06/1972) Rv. 121289 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - INTERESSI CIVILI -DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E ALLA REMISSIONE AL GIUDICE CIVILE - MANCATA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - INTERESSI CIVILI -DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E ALLA REMISSIONE AL GIUDICE CIVILE - MANCATA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Le Disposizioni dell'art 489 cod proc pen relative alla liquidazione dei danni cagionati dal reato o alla remissione, ove tale liquidazione non sia possibile, della relativa Determinazione al giudice civile competente, previa eventuale concessione di provvisionale, non sono stabilite a pena di nullita e quindi, anche se dalle decisioni al riguardo adottate dal giudice penale non venga data espressa ed adeguata motivazione, la loro violazione non e denunciabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)