Sez. U, Sentenza n. 2754 del 08/03/1993 (Rv. 481301 - 01)
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunale Superiore delle acque pubbliche - Sentenze - Impugnazioni | Ricorso per cassazione - Motivi - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti.
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Nella violazione di legge, deducibile, in base all'art. 111 Cost., come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado o in appello, del tribunale superiore delle acque pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione - sotto i profili della inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza - risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre esorbita dai limiti propri del detto mezzo di impugnazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, la quale comporta un raffronto fra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze probatorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)