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Sez. U, Sentenza n. 10734 del 02/12/1996 (Rv. 500971 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Motivi - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti - Ex art. 111 Cost. - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500971-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello, che siano sottratte al ricorso ordinario per effetto della specifica previsione dei limiti posti al giudizio di legittimità dal R.D. n. 1175 del 1933, può, con riguardo ai vizi afferenti alla motivazione di dette sentenze, essere sperimentato, conformemente alla natura del mezzo, non già per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà riconducibili allo schema di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione. Tale ricostruzione dei rimedi esperibili avverso le indicate sentenze non contrasta con l'art. 3 Cost., sia perché discende dall'applicazione di altra norma costituzionale (art. 111), sia perché il T.S.A.P., cioè l'organo emanante la decisione impugnata, ha una posizione peculiare nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, che giustifica la diversa disciplina, né con l'art. 24 Cost., essendo evidente che l'applicazione dell'art. 111 rappresenta sufficiente garanzia della tutela dei diritti in giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)