Sez. 3, Sentenza n. 5219 del 30/11/1977 (Rv. 388858 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere di liquidare i danni con criteri equitativi compete al giudice non soltanto quando il danneggiato sia nell'impossibilita di fornire congrui elementi, ma anche quando non sia dato riconoscere agli elementi forniti sicura efficacia probatoria, ovvero sussista somma difficolta di prove; e la relativa Determinazione equitativa, quando e immune da vizi logici e di diritto, e sottratta al Sindacato in Sede di legittimita. (V 3644/76, mass n 382372; (V 3548/69, mass n 343728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)