Sez. 2, Sentenza n. 3044 del 25/05/1979 (Rv. 399399 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
Il giudice puo e deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione del danno con criteri equitativi non solo nell'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile fornire la prova precisa dell'ammontare del danno, ma anche nel caso in cui, essendosi svolta un'attivita processuale della parte diretta a fornire i relativi elementi, il giudice non li abbia tuttavia riconosciuti di sicura efficacia. (Conf 5219/77, mass n 388858; (Conf 2984/77, mass n 386534).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)