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Sez. 1, Sentenza n. 14540 del 01/10/2003 (Rv. 570103 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Efficacia temporale - Limite fissato dall'art. 13, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Portata - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570103-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il decreto prefettizio di espulsione dello straniero emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non perde efficacia dopo che sia trascorso un quinquennio dalla sua emanazione, non prevedendo la legge alcun limite temporale di efficacia del detto provvedimento, e riferendosi la norma di cui all'art. 13, comma quattordicesimo, del detto decreto all'ipotesi dello straniero espulso dal territorio dello Stato cui sia fatto divieto di rientrare senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno per un periodo non inferiore a cinque anni. Ad un tal riguardo, il divieto di rientro nei confronti delle persone espulse decorre, ai sensi dell'art.19 del regolamento di attuazione del t.u. sull'immigrazione, reso con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro di uscita dal territorio nazionale apposto sul passaporto, o da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato, documentazione il cui onere di produzione grava sullo straniero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/06/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)