Sez. L, Sentenza n. 4492 del 15/05/1987 (Rv. 453198 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - ANZIANITÀ PENSIONABILE E CONTRIBUTIVA DELLO SPEDIZIONIERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL PERIODO DI ISCRIZIONE AL FONDO - CARATTERE ESCLUSIVO - PERIODO DI INATTIVITÀ DELLO SPEDIZIONIERE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - ANZIANITÀ PENSIONABILE E CONTRIBUTIVA DELLO SPEDIZIONIERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL PERIODO DI ISCRIZIONE AL FONDO - CARATTERE ESCLUSIVO - PERIODO DI INATTIVITÀ DELLO SPEDIZIONIERE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In tema di trattamento pensionistico previsto dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1612 a carico del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, l'anzianità pensionabile e contributiva dello spedizioniere - utile sia per il conseguimento che per la quantificazione delle prestazioni erogate dal fondo suddetto - va valutata esclusivamente in relazione alla durata del periodo di iscrizione al fondo, a nulla rilevando che essa possa in concreto corrispondere ad un periodo di inattività dello spedizioniere (sempre che sia proseguito il versamento dei contributi personali annuali, pur in Mancanza di apposizione di Marche previdenziali) atteso che tale ultima circostanza legittima soltanto il provvedimento di cancellazione dello stesso; soltanto ove tale provvedimento venga emesso, si interrompe - dalla data in quest'ultimo indicata - il decorso dell'anzianità di iscrizione dello spedizioniere al fondo. (V 40/81, mass n 410422).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1612, DM 30/10/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)