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Sez. 3, Sentenza n. 3097 del 06/12/1963 (Rv. 264768 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - FALSE O RETICENTI - CONOSCENZA DIRETTA DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - EFFETTI - PROVA - CONOSCENZA DA PARTE DI AGENTI E DIPENDENTI DELLA SOCIETA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1963-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264768-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - FALSE O RETICENTI - CONOSCENZA DIRETTA DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - EFFETTI - PROVA - CONOSCENZA DA PARTE DI AGENTI E DIPENDENTI DELLA SOCIETA - EFFETTI.*

In materia di assicurazioni, se non puo escludersi che l'assicuratore conosca la reale situazione di fatto in ordine a circostanze sulle quali l'assicurato ha reso inesatte assicurazioni o e stato reticente, ne deriva che, quando cio si verifica, le inesatte dichiarazioni o le reticenze non possono piu essere addotte ai fini dell'annullamento del contratto, per la ragione che esse non hanno impedito l'esatta rappresentanza dei fatti e la valutazione del rischio ad essi inerenti. La predetta conoscenza costituisce prova di una circostanza di fatto e non prova del contratto o di un patto del contratto di assicurazionè essa non e soggetta, percio ai limiti di cui agli artt 2721 e segg cod civ. la conoscenza stessa da parte di agenti o dipendenti della societa assicuratrice puo essere considerata come conoscenza da parte della societa solo quando si tratti di soggetti ai quali spetta la rappresentanza dell'ente, cio potendosi desumere dal disposto dell'art 1391 cod civ. (V 3404/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)