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Sez. 3, Sentenza n. 25011 del 10/10/2008 (Rv. 605251 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE | Conoscenza delle reticenze o falsità da parte di intermediari privi di potere rappresentativo - Rilevanza - Conseguenze in tema di recesso - Onere della prova incombente sull'assicurato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605251-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE

La conoscenza da parte dell'impresa assicuratrice della reticenza dell'assicurato o dell'inesattezza delle sue dichiarazioni, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione, non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante ai sensi dell'art. 1391 cod. civ.. Peraltro non può escludersi che, anche in assenza del potere rappresentativo (come nel caso di espletamento della relativa attività da parte di procacciatore d'affari o agente privo di rappresentanza), possa verificarsi un trasferimento di conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato dall'incaricato alla compagnia di assicurazioni, sua mandante, ma, ai fini del recesso, è necessario che tale trasmissione di conoscenze sia concretamente provata dall'assicurato, anche mediante presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)