Sez. T, Sentenza n. 22824 del 07/07/2026 (Rv. 679428-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Contratto verbale di cessione d’azienda - Registrazione d’ufficio - Autonomo presupposto - Criteri di interpretazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Verifica dei dati presuntivi - Fattispecie in tema di configurabilità di contratto di cessione d'azienda verbale con atti di cessione ravvicinati nel tempo non registrati.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, che dispone la registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, basandosi su un presupposto autonomo è inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti del successivo art. 20, relativi all'atto presentato alla registrazione, ed impone una specifica verifica, strettamente consequenziale ai dati presuntivi che la stessa disposizione correla al potere d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la riqualificazione in contratto verbale di cessione di ramo d'azienda di una cessione di un contratto di agenzia che, in quanto strettamente correlata sotto il profilo temporale ad una pluralità di atti di vendita di beni aziendali, era tale da disvelare l'effettiva natura dell'operazione).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 com. 1 lett. D) CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)