Sez. 5 - , Ordinanza n. 22327 del 15/07/2022 (Rv. 665341 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Cessione di azienda - Prova "indiretta" - Continuazione dell'impresa nei locali originari - Presunzione legale - Indispensabilità ai fini del riconoscimento del trasferimento - Esclusione - Presunzioni semplici - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Ai fini della registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, la prova "indiretta" dell'esistenza di un contratto verbale di cessione di azienda può essere fondata sulla presunzione legale (art. 2728 c.c.) data da cambiamenti relativi alla ditta, all'insegna o alla titolarità dell'esercizio dell'impresa nonostante la continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale (o in parte di esso) oppure - senza che la stabile permanenza dei beni strumentali nei locali originari dell'impresa costituisca presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un effettivo trasferimento della titolarità dell'azienda - può essere desunta da indizi, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (ex art. 2729 c.c.), come tali idonei a dimostrare il trasferimento del complesso aziendale anche in caso di continuazione dell'impresa da parte del cessionario in altri locali.
Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)