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Sez. U, Sentenza n. 3235 del 20/07/1977 (Rv. 386746 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESERCIZIO PROFESSIONALE IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA - NON COMPUTABILITA - DISCIPLINA EX LEGGE N 319 DEL 1975 - EFFETTI - APPLICABILITA AI RAPPORTI ANTERIORMENTE PERFEZIONATI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386746-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESERCIZIO PROFESSIONALE IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA - NON COMPUTABILITA - DISCIPLINA EX LEGGE N 319 DEL 1975 - EFFETTI - APPLICABILITA AI RAPPORTI ANTERIORMENTE PERFEZIONATI - ESCLUSIONE.*

Il principio della non valutabilita a fini pensionistici dei periodi di Esercizio professionale svolti in situazione di incompatibilita, introdotto per la prima volta dall'art 2 della legge 22 luglio 1975, n 319, non puo considerarsi un principio generale idoneo a paralizzare quello della pienezza degli effetti della iscrizione all'albo professionale fino a quando questa persista, pur in presenza di cause ostative: esso e, infatti, contenuto in una legge che, non solo si definisce modificativa della preesistente normativa, ma, soprattutto, si rivolge letteralmente e logicamente al futuro, prevedendo che la continuita dell'Esercizio professionale debba essere valutata in base a criteri che, secondo le linee indicate dalla legge stessa, l'organo deliberante della cassa di previdenza avrebbe determinato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Tale principio puo percio applicarsi soltanto per l'avvenire e non ai rapporti gia compiutamente venuti in essere alla data della entrata in vigore della legge n 319 del 1975.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)