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Sez. L, Sentenza n. 2576 del 19/04/1980 (Rv. 406311 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ATTIVITA SVOLTA DAL PROFESSIONISTA IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA - ININFLUENZA EX ART 3 DELLA LEGGE N 319 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO E NON INTERPRETATIVO DELLA LEGGE N 6 DEL 1952 - RIFLESSI SUI RAPPORTI ASSICURATIVI GIA SVOLTISI SOTTO LA PRECEDENTE DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406311-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ATTIVITA SVOLTA DAL PROFESSIONISTA IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA - ININFLUENZA EX ART 3 DELLA LEGGE N 319 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO E NON INTERPRETATIVO DELLA LEGGE N 6 DEL 1952 - RIFLESSI SUI RAPPORTI ASSICURATIVI GIA SVOLTISI SOTTO LA PRECEDENTE DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*

L'art 3 della legge 22 luglio 1975 n 319 (modifica delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), per il quale l'attivita svolta in situazione di incompatibilita, ancorche non accertata o perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita medesima e stata svolta, ha carattere innovativo e non interpretativo della legge 8 gennaio 1952 n 6, e, pertanto, non puo trovare applicazione nei confronti di quei rapporti assicurativi gia svoltisi sotto l'impero della precedente legislazione, in quanto conferisce alla giunta esecutiva della predetta cassa il potere di revisione del suo albo e quello della adozione di tutti i provvedimenti che tendano ad eliminare abusi o la perpetuazione di situazioni illegali in ordine alla fruizione delle provvidenze da essa erogate. (V 3235/77, mass n 386746).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)