Sez. 2, Sentenza n. 3280 del 18/05/1981 (Rv. 413857 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - COSE MOBILI AVENTI UN PREZZO CORRENTE - DANNO SUPERIORE ALLA DIFFERENZA FRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO REALIZZATO ATTRAVERSO LA VENDITA A TERZI - CONFIGURABILITA - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - LEGITTIMITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - COSE MOBILI AVENTI UN PREZZO CORRENTE - DANNO SUPERIORE ALLA DIFFERENZA FRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO REALIZZATO ATTRAVERSO LA VENDITA A TERZI - CONFIGURABILITA - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - LEGITTIMITA.*
Il danno derivato dall'inadempimento di un contratto di compravendita di cose mobili aventi un prezzo corrente ben puo risultare superiore alla differenza fra il prezzo pattuito e quello realizzato attraverso la vendita a terzi delle medesime cose o di altre dello stesso genere, specialmente nel caso di contratti di fornitura di materiali genericamente determinati, il cui inadempimento, ex parte emptoris, puo rilevare anche sotto il profilo dell'assetto organizzativo che l'impresa fornitrice ha dovuto darsi per far fronte alle proprie obbligazioni. Tale danno ulteriore, per la sostanziale impossibilita di essere provato nel suo preciso ammontare, puo essere liquidato equitativamente, ex art 1266 cod civ. (Conf 2499/75).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)