Sez. 2, Sentenza n. 2386 del 04/03/1998 (Rv. 513321 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO | Cose aventi prezzo corrente - Determinazione dell'ammontare del risarcimento (art. 1518 cod. civ.) - Previsione contrattuale di un termine per la consegna - Rilevanza ai fini della determinazione del danno - Sussistenza - Differimento unilaterale della consegna - Legittimità - Esclusione.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento del danno in tema di compravendita è disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. cod. civ., dalla norma (dall'evidente carattere eccezionale) di cui all'art. 1518 st. cod., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l'ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilità di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)