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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022 (Rv. 665789 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione infruttuosamente tentata - Rinnovazione - Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare - Conseguenze - Ammissibilità del gravame - Condizioni - Non imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665789-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo tardiva la notificazione dell'atto di impugnazione, poiché il contribuente, a seguito della restituzione del plico, in luogo di rinnovare la prima notificazione effettuata a mezzo posta, aveva posto in essere un'autonoma e nuova fattispecie notificatoria, tramite consegna a

mani, la cui consegna si era perfezionata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso di accertamento).

Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)