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Sez. L - , Sentenza n. 16943 del 27/06/2018 (Rv. 649600 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione e completamento tempestivo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649600-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In fattispecie anteriore alla delimitazione più stringente del tempo di riattivazione del processo notificatorio - individuato, in via interpretativa, dalla più recente giurisprudenza nell'intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. -, la S.C. ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, avviata il 26 giugno 2013 e rinnovata il 14 agosto 2013).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)