Sez. L, Sentenza n. 1401 del 20/01/2009 (Rv. 606281 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Contratto collettivo del comparto Sanità - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Retribuzione ferie - Computo dell'indennità per servizi articolati in tre turni - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
L'art. 19, comma 1, del c.c.n.l. dell'1 settembre 1995 del comparto sanità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro privatizzato si interpreta nel senso che la retribuzione normale dovuta al dipendente nel periodo di ferie - dalla quale sono escluse le indennità per prestazioni straordinarie e quelle non corrisposte per dodici mensilità - non comprende l'indennità giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del medesimo contratto collettivo, relativa all'attività prestata in servizi articolati in tre turni, atteso che la norma richiede che i componenti della retribuzione feriale ricorrano in ogni mese dell'anno, senza precisare, tuttavia, se l'importo debba essere fisso o possa variare di mese in mese, e il contratto collettivo, nel prevedere indennità erogate su base temporale varia (giornaliere, mensili, annuali), non stabilisce criteri che ne permettano un calcolo del valore mensile su base diversa, né si riferisce alla retribuzione globale di fatto, mentre lo stesso art. 44 del c.c.n.l., nel rapportare il riconoscimento dell'indennità ad una equilibrata distribuzione dei turni nel mese, esclude espressamente, a tal fine, l'inclusione dei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, ivi compresi i giorni di ferie.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 19 com. 1, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)