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Sez. L, Sentenza n. 4714 del 04/03/2005 (Rv. 579926 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Contratto collettivo del comparto Sanità - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Retribuzione ferie - Computo dell'indennità per lavoro notturno continuativo in turni avvicendati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579926-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

L'art. 19, comma primo, del contratto collettivo del comparto Sanità del 26 luglio 1995 comprende nella retribuzione delle ferie soltanto le indennità erogate in misura fissa mensile e non anche quelle con base diversa e, tra queste, quella su base oraria per lavoro notturno prestato continuativamente in turni avvicendati, di cui all'art. 44, comma primo1, dello stesso contratto collettivo, atteso che in tale contratto sono previste indennità erogate su base temporale varia (oraria, giornaliera, mensile, annua), non è indicato un criterio di calcolo del valore mensile delle indennità su base diversa, ed, infine, manca il riferimento alla retribuzione di fatto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 19 com. 1, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)