Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 27/02/1996 (Rv. 496046 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - CONTROVERSIE DI DIRITTO - FASE GIURISDIZIONALE | Ingiunzione fiscale emessa dall'amministrazione - Omessa opposizione nei termini di decadenza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - CONTROVERSIE DI DIRITTO - FASE GIURISDIZIONALE
In tema di contenzioso tributario, la perentorietà del termine, di cui all'art.82 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, per proporre opposizione ad ingiunzione fiscale, produce decadenza a carico di chi non lo rispetta e tale decadenza riguarda non la semplice possibilità di avvalersi dell'opposizione come sede di accertamento dell'infondatezza della pretesa tributaria, ferma restando la proponibilità di un'autonoma azione a tal fine, ma attiene alla stessa pretesa tributaria, nel senso che la legge, concedendo l'opposizione contro la ingiunzione che la esprime ed assoggettandola a termine perentorio, implica che la pretesa stessa, ove non tempestivamente impugnata con il mezzo tipico e necessario previsto dalla legge, diventa incontestabile. Ne consegue che la sentenza, la quale ha accertata, con la tardività della opposizione, la maturazione della predetta decadenza e conseguentemente l'effetto (sostanziale) di certezza e non ulteriore discutibilità del credito tributario, è sentenza di merito, correttamente invocata come giudicato sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)